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Decertificazione

Decertificazione

Semplificazione – Decertificazione

Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, si ritiene utile fornire in questo apposito spazio una panoramica della normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e del MIUR.

Utilizzo dell’autocertificazione

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Modulo autocertificazione

Modulo richiesta certificato (studente)
Modulo autocerticazione frequenza CPIA studenti
Modulo autocertificazione frequenza CPIA studente minorenne

Norme operative

1) Gli operatori delle segreterie scolastiche devono richiedere con esattezza che sia indicato l’uso cui è destinato il certificato richiesto giacché, nel caso di evasione dall’imposta, la responsabilità fra chi emette il certificato e chi lo riceve è solidale (art. 22 D.P.R. 642/72).
2) L’utenza nel richiedere qualsiasi certificato deve obbligatoriamente indicarne l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine dì evitare evasione dall’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre l’interessato, anche l’impiegato o il funzionario addetto al pubblico servizio, in qualità di pubblico ufficiale.
3) Non è ammessa la dicitura “rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge“. Nel caso di esenzione occorre apporre l’espressa indicazione della norma di riferimento (D.P.R. 642/72, dal D.ER. n. 601/73, da leggi speciali successive).

Pertanto le istituzioni scolastiche rilasceranno i certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare esclusivamente nei rapporti tra i privati, applicando l’imposta di bollo di euro 16,00 per usi diversi da quelli esenti previsti dalla normativa vigente.

L’esenzione da detta imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso per il quale il dettato normativo lo preveda. 

Principali casi di esenzione dall’imposta di bollo (tabella all. “B” del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 - Tabella completa allegata in calce):

·         art. 1 – atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e relativi all’esercizio del diritto elettorale (esenti anche da diritti di segreteria), petizioni ad organi legislativi
·         art. 2 – elenchi, ruoli e documentazione concernenti l’Ufficio del Giudice Popolare e leva militare
·         art. 3 – atti relativi a procedimenti penali, di pubblica sicurezza e disciplinare (denunce di smarrimento)
·         art. 5 – documenti relativi al procedimento di accertamento e riscossione tributi (rimborsi, pagamento tributi, attribuzione CF e P. IVA, detrazioni IRPEF, denunce di successione)
·         art. 8 – copie e certificati rilasciati nell’interesse di persone non abbienti, atti relativi a sussidi o ammissione a istituti di beneficenza
·         art. 8 bis – certificati anagrafici richiesti da società sportive
·         art. 9 – atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, pensioni, assegni familiari (INPS) (esenti anche da diritti di segreteria) e lavoro (iscrizione liste collocamento, cessazione rapporto di lavoro, cessione del quinto)
·         art. 10 – assistenza sanitaria, igiene pubblica
·         art. 11 – atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo (esenti anche da diritti di segreteria), scuola materna, asili nido e istruzione secondaria di secondo grado, borse di studio,  esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni e mensa scolastica
·         art. 12 – controversie relative a pensioni dirette, assicurazioni sociali obbligatorie, assegni familiari, di lavoro, equo canone, ricongiunzione carriera agli effetti contributivi (esenti anche da diritti di segreteria)
·         art. 13 bis – contrassegno invalidi rilasciato a soggetti la cui invalidità riduce o impedisce le capacità motorie
·         art. 14 – domande per ottenere certificati di anagrafe, atti e documenti esenti da bollo, certificati del casellario giudiziario
·         art. 18 – atti e documenti necessari per rilascio o rinnovo di passaporti, carte di identità e documenti equipollenti
·         art. 21 bis – concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo
·         art. 23 – documenti relativi a espropriazione per causa di pubblica utilità e pagamento indennità di espropriazione
·         art. 24 – abbonamenti per trasporto persone
·         art. 27 bis – atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Certificati scolastici

1 – Certificati alunni: l’art. 7, comma 5 della legge 29/12/1990 n. 405 esenta dall’imposta di bollo “gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”.

2 – Certificati di servizio:

a) l’art. 1  della L. n. 370/88 prevede l’esenzione per “documenti presentati ai fini della partecipazione a pubblici concorsi o assunzioni nella PA”
b) per i certificati di servizio utili ai fini pensionistici, si fa riferimento all’art. 9 della tabella sopra riportata.
c) per tutti gli altri fini, tranne che ad uso privato, che devono essere acquisiti direttamente fra pubbliche amministrazioni, ai sensi del secondo comma dell’art. 10 della legge n. 15/1968 e dei commi 2 e 3 dell’ art. 18 della legge n. 241/1990, possono essere redatti senza il pagamento del tributo del bollo nella considerazione che essi non vengono rilasciati all’interessato e che l’art. 16 della tabella allegato B) annessa al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642 accorda l’esenzione dell’imposta “a favore di tutti gli atti e documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi elencate”