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Verifica Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per il personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 dal 1° settembre 2021.

Circolare N°: 
446
Data di emissione: 
30/08/2021

Legnano 30/08/2021

Al personale docente e ATA

Al DSGA

Oggetto: Verifica Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per il personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 dal 1° settembre 2021.

Facendo seguito alla circ. n. 438 del 25/08/2021 si ricorda che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

A tal fine le SS.LL. si forniscono di seguito indicazioni dettagliate sulle modalità applicative della normativa in vigore dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021:

  • La certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita ogni giorno all’ingresso dei locali scolastici al Dirigente scolastico e/o personale delegato al controllo, che verificherà la validità della certificazione attraverso l’App VerificaC19, installata su dispositivo fornito dall’Istituto.
  • L’interessato mostrerà - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19.
  • Ove l’operatore delegato al controllo non conosca l’identità della persona sottoposta a controllo, sarà chiesta l’esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo che appare sulla certificazione.
  • l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,

  • Nel caso in cui nell’App VerificaC19 compaia la “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione secondo le modalità che consentono il rilascio di green pass (https://www.dgc.gov.it/web/).
  • Nel caso in cui il dipendente non abbia un green pass valido oppure la persona sottoposta al controllo rifiuti di esibire la certificazione, il dipendente non potrà accedere ai locali scolastici e prendere servizio e l’operatore incaricato del controllo dovrà avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico per gli adempimenti di sua competenza previsti dal dell’art. 9-ter c. 2 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021.
  • Le informazioni relative al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non dovranno essere né richieste agli interessati né fornite in alcun modo dagli interessati stessi.
  • È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di vaccinazione per specifiche condizioni cliniche documentate. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente al Dirigente scolastico la “certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2”, prevista dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021, rilasciata in formato cartaceo fino al 30/9/2021.

Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1° settembre 2021 o in data successiva (per giustificato motivo o per i contratti a T.D.), all’atto della presa di servizio dovrà essere munito di Certificazione verde Covid-19. Il mancato possesso della certificazione o l’impossibilità di esibizione della stessa al personale addetto, dando luogo ad assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero.

Si riporta una tabella riepilogativa che riassume le posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19:

PERSONALE

(Docente e ATA)

CERTIFICAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA

VACCINATO

 una dose o vaccino monodose

CERTIFICAZIONE VERDE

rilasciata dopo il 15esimo giorno di somministrazione del vaccino e valida sino al completamento del ciclo vaccinale

SI

(accesso consentito a scuola)

VACCINATO

ciclo completo

 

CERTIFICAZIONE VERDE

(durata 9 mesi)

SI

(accesso consentito a scuola)

GUARITO da Covid-19

con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2

CERTIFICAZIONE VERDE

(durata 6)

SI

(accesso consentito a scuola)

ESENTATO

dalla vaccinazione

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE

(fino al 30 settembre cartacea; in futuro digitalizzata)

SI

(accesso consentito a scuola)

PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRECEDENTI CATEGORIE

CERTIFICAZIONE VERDE

Per effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

 (durata 48 ore)

SI

(accesso consentito a scuola)

DEVE effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo e la validità della certificazione verde

PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRECEDENTI CATEGORIE

NO CERTIFICAZIONE VERDE per mancata effettuazione tampone

negativo nelle ultime 48 ore

NO

(accesso NON consentito a scuola)

Il dipendente è sottoposto ai provvedimenti previsti dal D.L. n. 111/2021:

assenza ingiustificata;

sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno;

sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

N.B.: La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Si specifica che le disposizioni fornite con la presente circolare saranno modificate e/o integrate a seguito di eventuali ulteriori atti di fonte governativa.

Si invita pertanto il personale in indirizzo a verificare la rispondenza a quanto previsto dalla norma sopra riportata e ad attivarsi per l’ottenimento di valida certificazione verde COVID-19 qualora ne fosse sprovvisto, seguendo le istruzioni fornite dal Governo al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Alessandra Belvedere