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Legnano, 03/02/2022
A tutto il personale docente ed A.T.A. interessato
Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2022/2023 - Personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado di scuola.
Il personale docente ed A.T.A. a tempo indeterminato che abbia interesse a presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, dovrà inviare alla mail istituzionale mimm0cf007@istruzione.it entro il termine del 15 marzo 2022, scadenza fissata dalla C.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro debitamente compilata e firmata utilizzando i sottoelencati modelli:
Il personale docente, di scuola secondaria di primo grado, già collocato in regime di part-time che non intenda volontariamente cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, non deve presentare apposita domanda, ma è necessario che la segreteria comunichi all'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano la suddetta modifica oraria in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2022, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal MIUR, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale.
Il termine del 15 marzo 2022, inoltre, non riguarda il personale neo-immesso in ruolo, il quale dovrà manifestare la propria volontà di aderire al regime part-time, sia al momento dell’individuazione da parte dell’UST di Milano, sia al momento della presa di servizio presso l’Istituzione Scolastica prescelta. Solo nel caso di accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente Scolastico, copia della suddetta istanza dovrà essere trasmessa via e-mail all'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano, il quale provvederà a redigere e conseguentemente a pubblicare un apposito elenco.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50% e si intende rinnovato tacitamente in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.
La novità più rilevante è che di fronte ad una istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda (v. par. 2 della circolare). Secondo la Circolare n. 9 in presenza del posto nel contingente (25% dei titolari della classe di concorso) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell’Amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.
La valutazione discrezionale dell’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro, quando dall’accoglimento della stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. In caso di esito negativo, le motivazioni del diniego dovranno essere chiaramente dichiarate all’interessato, per permettergli eventualmente di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.
La circolare completa con gli allegati è consultabile in allegato come di seguito indicato:
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Belvedere
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