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Legnano, 01/02/2019
Al personale interessato
Oggetto: Permessi Diritto allo Studio – Anno Solare 2019 – Elenco Definitivo Personale Docente, Educativo ed ATA
Si comunica che sul sito dell'USR - AT di Milano, è stato pubblicato il decreto ed il relativo elenco definitivo per il diritto allo studio per l'anno solare 2019 personale docente, Educativo ed ATA.
La comunicazione completa è raggiungibile al seguente link:
Decreto definitivo diritto allo studio - Anno solare 2019
Elenco definitivo beneficiari permessi 150 ore - Anno solare 2019
ART. 9 - Modalità di concessione e di fruizione
1. Viste le graduatorie pubblicate dagli Uffici territorialmente competenti i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.
2. II personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. II personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non e obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alia sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
2) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
3) cumulo dei permessi di cui ai punti 1) e 2).
ART. 10 - Certificazione
1.La certificazione relativa alia frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo a quanta previsto dall'art. 10, commi 2 e 3) va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopa la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione e comunque obbligatoria prima di un eventuale cambia di sede di servizio.
2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
ART. 11- Norme transitorie e finali
1. Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
2.
3.
(segue)
Ad ogni buon conto si allega alla presente circolare il Contratto Integrativo Regionale relativo ai permessi diritto allo studio.
La Dirigente scolastica
Lorella Finotti
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