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ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO(LICENZA MEDIA).

Contenuto in: 
Circolare N°: 
309
Data di emissione: 
31/05/2022

Legnano 31/05/2022

Ai corsisti e alle famiglie

Ai docenti del I periodo didattico

Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO(ex LICENZA MEDIA).

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'esame di Stato conclusivo del percorsi di primo livello primo periodo didattico si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi di primo livello primo periodo didattico sono ammessi all’esame di Stato conclusivo in presenza dei seguenti requisiti: 

  1. svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) e la frequenza dello stesso per almeno il 70% del monte ore previsto, fermo restando le deroghe stabilite dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs 62/2017. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

  1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da: 
  • prova scritta, in italiano, relativa all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale; 
  • prova scritta relativa all’asse matematico; 
  • colloquio pluridisciplinare. 
  1. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall’allegato A.1 e dall’allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
  2.  Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. 
  3. L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
  4. L’esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. 
  5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 191. 
  6. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze. 
  7. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE.

  1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. 
  2. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.  
  3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.  
  4. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

  1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
  2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
  3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
  4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
  5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

In allegato alla presente circolare 

  • ordinanza ministeriale 64 del 14 marzo 2022 esami di stato primo ciclo di istruzione a.s. 2021-2022.

Il Dirigente scolastico
Alessandra Belvedere