Tu sei qui

Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 – nuove modalità per la gestione dei casi di positività COVID19 in vigore dal 7 febbraio 2022

Circolare N°: 
195
Data di emissione: 
07/02/2022

Legnano 07/02/2022

Ai corsisti

Alle famiglie dei minori

Al personale docente e ATA

Al DSGA

Oggetto: Gestione casi covid in ambito scolastico secondo il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e alla luce della Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i corsisti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • · Attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10°giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato; si raccomanda di non consumare cibo a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • · Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi o più casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per i corsisti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • · Attività didattica: si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni seguita da ulteriori 5 giorni di didattica in presenza con obbligo di mascherine FFP2;
  • · Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo e rientro in classe con obbligo per i cinque giorni successivi di indossare mascherine FFP2. 

B) per i corsisti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni, hanno effettuato la dose di richiamo, hanno l’esenzione dalla vaccinazione, si prevede:

  • · Attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato; si raccomanda di non consumare cibo a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • · Misura sanitaria: Auto-sorveglianza fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato e utilizzo di mascherine FFP2.

Soggetti esentati dalla vaccinazione.

A coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza di 2 o più casi di positività. La didattica in presenza avviene su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Si sottolinea che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questi specifici casi. Pertanto lo studente dovrà portare con sé la documentazione attestante lo stato vaccinale e/o green pass.

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si precisa che ai fini del calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico.

In allegato 

  1. Vademecum predisposto dal Ministero dell’Istruzione contenente le misure da applicare in presenza di casi di positività al COVID-19. Per quanto riguarda il CPIA, occorre fare riferimento alle misure illustrate a pag. 6 e relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado e sistema di IeFP
  2. Le FAQ di ATS Milano del 07/02/2022.

Il Dirigente scolastico
Alessandra Belvedere