- Home
- La scuola
- Segreteria - URP
- Offerta Formativa
- Risultati Test Prefettura
Legnano, 15/09/2022
A tutto il personale interessato
Al D.S.G.A.
Oggetto: D.M. n. 238 del 8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti amministrativi.
Si inoltra agli interessati quanto comunicato dall'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano:
In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale Protocollo nr: 31924 - del 08/09/2022 - AOODGPER, condivisa con l’INPS, in attuazione del D.M. n. 238 citato in oggetto, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2023.
Il predetto D.M. fissa alla data del 21 ottobre 2022 il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche. Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2022. Pertanto, i dirigenti scolastici, il personale docente ed ATA di ruolo, ivi compresi i docenti di religione cattolica, che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022, dovranno:
Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2022.
Al solo personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza in formato analogico o digitale, direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale, al di fuori della piattaforma POLIS.
I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza sono riportati nella tabella riepilogati- va, allegata alla presente.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, c. 257, della Legge 208/2015, modificato dall’art. 1, c. 630 della Legge 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate, in formato analogico o digitale, entro e non oltre, il 21 ottobre 2022 ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.
Accertamento del diritto alla pensione
L’accertamento del diritto a pensione verrà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo, entro il termine del 18 aprile 2023. In presenza di due istanze di dimissioni finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione con quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine rispetto alla prima istanza.
Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione delle posizioni assicurative tramite l’applicativo “NUOVA PASSWEB”, che costituisce lo strumento di scambio di dati fra l’INPS e le pubbliche amministrazioni.
Anche per l’anno scolastico in corso le istituzioni scolastiche che non sono ancora in grado di utilizzare l’applicativo “NUOVA PASSWEB” dovranno aggiornare i dati tramite l’apposita funzione presente sul portale SIDI.
Si precisa che la scadenza per entrambe le modalità di inserimento dati, è fissata al 12 gennaio 2023.
Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro
Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall’art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell’art. 509, c. 5 del d.lgs n. 297/94. Tuttavia, l’art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.
Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l’emissione di un provvedimento motivato.
Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che per l’anno 2023 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di un’anzianità contributiva pari a 20 anni.
L’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2023 (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall’art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.
I provvedimenti per il collocamento d’ufficio per il raggiungimento del limite d’età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi.
APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavoratori precoci
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell’INPS, attraverso il servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall’Ente, potranno presentare domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2023.
Si ricorda che per l’accesso all’APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere maturati entro il 31 agosto 2023, infatti per tale prestazione non trova applicazione l’art. 59, c. 9 della L. 449/1997.
Con l’occasione, si evidenzia che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate con effetto, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della citata legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.
Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).
Per quanto riguarda il TFS, si richiama l’attenzione sulle indicazioni contenute nel messaggio Hermes dell’INPS, n. 3400 del 20 settembre 2019. Per le cessazioni del 2023, così come per il 2020-2021 e 2022, l’unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica. Infatti, è stato rilasciato in esercizio il nuovo applicativo “comunicazione di cessazione” che sostituisce l’invio dei vecchi modelli cartacei (PL1) mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall’INPS, tramite i dati certificati in posizione assicurativa e la compilazione de “Ultimo miglio TFS”.
Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità “Ultimo Miglio TFR” di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.
La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI “Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni”.
Il Dirigente scolastico
Paolo Ciuffoli
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.91 del 20/07/2022 agg.07/08/2022