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Legnano 08/03/2021
Ai corsisti e alle famiglie
Ai docenti L2 e I livello
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Acquisizione della cittadinanza italiana e possesso del livello di conoscenza italiana non inferiore al livello B1.
In allegato si pubblica il Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.» (18A07702) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018).
"L'art 14 - Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
(( a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»; ))"
Alla luce del presente articolo di legge gli iscritti ai corsi del I periodo didattico (ex licenza media) che supereranno l'esame di stato del I ciclo di Istruzione potranno con il diploma richiedere la cittadinanza Italiana.
In sintesi la certificazione del livello B1 di conoscenza di lingua Italiana del QCER è certificata dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
In allegato il link alla Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg
Ad ulteriore conferma il link della prefettura di Lucca http://www.prefettura.it/lucca/contenuti/Test_di_italiano_e_formazione_civica-50836.htm che sottolinea " Non deve sostenere il test lo straniero in possesso di: [....] Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati)".
Il Dirigente scolastico
Alessandra Belvedere
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