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PREMESSA
In seguito al processo riformatore in atto avviato sul finire degli anni 90, la Scuola si presenta completamente rinnovata, segnatamente dalle riforme con le quali:
Si fa notare che la Scuola dopo essere entrata a far parte del novero delle Pubbliche Amministrazioni, ex Dlgs 165/2001, ha perso progressivamente le peculiarità che la collocavano, in passato, in una area particolare per le quale si giustificava il ricorso alla lex specialis subendo, progressivamente la contemporanea soggezione alle regole dell'ordinamento generale.
La Scuola, nonostante, si presenti come Ente Pubblico particolarmente complesso, ma comunque, privo dei caratteri di specialità che in passato ne caratterizzavano il regime “specialis”, è rimasta organizzata con una struttura sostanzialmente identica al passato:
Preside/ Direttore Didattico Dirigente Scolastico
Segretario/Coord.Amm.vo/Resp.Amm.vo Direttore SGA
Coordinatore Amministrativo (solo sulla carta)
Applicati di segreteria Assistenti amministrativi
A nessuno è sfuggita la mancata attivazione del posto di Coordinatore amministrativo, per il cui accesso è, peraltro, richiesto il titolo di laurea triennale.
Nel corso degli ultimi anni, sono aumentate a dismisura le responsabilità per nuovi e maggiori adempimenti e si è realizzato un massivo e progressivo, quanto confuso, decentramento amministrativo sul presupposto di un principio di sussidiarietà molto discutibile ove si consideri l’inadeguatezza costante degli organici che negli anni si è presentato, con regolare costanza:
DIRETTORE SGA
Area D
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.”
Il Direttore sga svolge, quindi, la propria attività sia per competenze attribuite direttamente dall’ordinamento (leggi, regolamenti) sia sulla base della direttiva “di massima” del Dirigente scolastico. Quest’ultima notoriamente si presenta, evidentemente complessa, fonte di illimitate attività.
Al Direttore sga viene chiesto:
Il Direttore sga viene inoltre individuato:
Tale elencazione è sommaria e indicativa. D’altro canto non troverebbe altrimenti, giustificazione la presenza di direttive “di massima” che superano 15 pagine fino ad arrivare a 25/30 pagine di contenuto in cui frequentemente, si assiste ad un implicito trasferimento di competenze e, quindi, di responsabilità dirigenziali in capo al Direttore SGA.
Alla sola unità Direttiva della Scuola viene richiesto l’assolvimento di prestazioni con carattere onnisciente; lo svolgimento dell’insieme delle attività richieste è divenuto oramai incompatibile con l’orario di lavoro previsto per il Direttore SGA.
Ormai il superamento dell’orario di servizio settimanale da parte del Direttore sga non costituisce un’eccezione ma è diventata, una regola: delle due l’una, sono poche le ore di lavoro o è esagerato il carico di lavoro. (In questo contesto, di contro, va evidenziato , il generale divieto del Direttore sga a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.)
COORDINATORE AMMINISTRATIVO
La mancata attivazione del posto da Coordinatore amministrativo, ha realizzato un inspiegabile salto nella struttura organizzativa degli Uffici definita oltre che nella gerarchia delle posizioni organiche dei pubblici dipendenti.
Il vuoto nell’organigramma negli ultimi 20 anni ha esposto il Direttore sga allo svolgimento di funzioni e compiti attribuite alla sfera delle competenze di tale figura, in aggiunta alle attività proprie.
In sostanza, la funzione direttiva trova nell’impiegato d’ordine il “collaboratore” di riferimento più prossimo. Orbene, stante la delicatezza del profilo del Coordinatore, in coerenza con il titolo di accesso previsto della laurea triennale, non si spiega la mancata attivazione di tale ruolo per circa un ventennio.
D’altra parte le posizioni economiche orizzontali, la cui attribuzione è effettuata, peraltro, sul presupposto dell’anzianità di servizio e non sulle reali effettive competenze dei destinatari di tali benefici, non sono
quasi mai state in grado di sopperire il vuoto determinato con il salto della qualifica, per il cui accesso, si ribadisce, è prevista la laurea triennale.
NUOVA AREA DIRIGENZIALE PER DIRETTORI SGA
I Direttori sga avvertono forte l'esigenza di essere inquadrati in un'area autonoma e non in quella attuale insieme al restante e generalizzato “personale amministrativo, tecnico e ausiliario”, più brevemente detto ATA.
Rispetto al restante personale ata, il Direttore sga non è solamente collocato in una mera posizione gerarchica superiore ma si colloca rispetto ad essi in posizione contrapposta considerato che la disciplina contrattuale pone il restante personale ata “alle dirette dipendenze” del Direttore sga.
Mantenere il Dsga all'interno dell'area, inoltre, indurrebbe a ritenere che lo stesso Dsga, in quanto ata, insieme al restante personale, è posto alle dirette dipendenze di se stesso.
È evidente la contraddizione nei termini.
A tale proposito si fa osservare che il personale ata ha un rapporto di:
“Tab A – Area D, Direttore sga - Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, pro-mozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze” e di
“ ART.44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”
Inoltre, stante l’acronimo ATA, che costituisce le qualificazioni del personale “Amministrativo, Tecnico, Ausiliario” cui si riconducono i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e che il Direttore sga svolge attività di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna, considerato che egli dirige, organizza e coordina altresì i servizi amministrativi, tecnici e i servizi ausiliari, in quale ambito dell’area ata si deve ritenere collocato: Amministrativa, Tecnica o Ausiliaria?
Una corretta collocazione e la giusta definizione contrattuale del Direttore sga sono essenziali per l'individuazione delle norme cui è soggetto in termini di diritto/doveri. Si consideri inoltre, il tentativo di cui all’art 24 del recente contratto 2018 che nell'elencare i soggetti componenti la comunità educante richiama distintamente il DSGA, distinguendolo dal restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
“Comunità educante-Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”.
L’inquadramento del Direttore sga in una area contrattuale specifica risiede anche nella declinazione, allo stato, delle norme pattizie di disciplina dell'area ata che con riferimento ai numerosi istituti
contrattuali validi per la generalità del restante personale ata, pongono in evidenza riserve, eccezioni e/o esclusioni del Direttore sga dall'applicazione di numerosi istituti contrattuali, che realizzano ingiuste forme di discriminazione nei propri riguardi.
Di seguito un breve elencazione significativa, non di certo esaustiva, del diverso trattamento pattizio che in molti casi vede disciplinato il godimento di diritti per il personale scolastico con una piena esclusione del Direttore sga.
dal CCNL 2006
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
Ecco un primo esempio in cui si rileva l’inadeguatezza della collocazione del Direttore sga nell’ambito dell’area ata. La disciplina di cui all’art 47 si applica al Direttore sga in quanto ata oppure è escluso poiché la funzione di direttore lo colloca implicitamente fuori dal contesto dell’area?
Analizzando, con riferimento al Direttore sga, il solo comma 1, lett. a) ammesso che egli confluisca nell'area ata come personale amministrativo (…) i compiti di questi sono costituiti dalle attività e dalla mansioni espressamente previste … dove?
Oppure è più veritiero che il Direttore è fuori dalla portata della disciplina dell'art 47 determinando una esclusione implicita, di fatto, di una disciplina che, riferita al personale ata, sebbene si voglia trattenere il Direttore sga in tale area, continua ad escluderlo.
D'altra parte anche la sua applicazione costituirebbe un ossimoro in quanto attività e mansioni costituiscono modalità di applicazione impiegatizie d'ordine o esecutive, poco coerenti con la qualifica direttiva.
Quanto al punto b) il Direttore sga allo stato non può essere destinatario formalmente di alcun incarico specifico.
La norma prevede una procedura selettiva ai fini della valorizzazione del personale anzi detto finalizzata a consentire il godimento dell'istituto della mobilità professionale –ex art 10 e 48, che nel caso del Direttore sga potrebbe realizzarsi solamente con quella intercompartimentale che però, non viene autorizzata stante i divieti e/o le mancate autorizzazioni da sempre intervenute, fino alla revisione delle qualifiche comparative con altri analoghi profili di altre pubbliche amministrazioni che ne hanno definitivamente compromesso il diritto.
Il Direttore sga in quanto figura apicale non ha alcuna possibilità di essere valorizzato.
Il Direttore sga non può, dunque, godere di nessun tipo di valorizzazione in quanto figura unica, apicale e neanche poter sperare nella mobilità intercompartimentale.
Altro esempio di discriminazione, o se si preferisce, di regola che si pone in termini contraddittori
fin dall'origine della sua formulazione con il titolo dell'articolo è la declinazione di questa norma. Infatti, le posizioni economiche del personale ata sono appannaggio del solo personale delle aree A e B; l'area D continua ad essere esclusa benché allo stato confluente anch'essa, ancora oggi (nostro malgrado) nella più ampia area ATA.
Anche in questa circostanza la disciplina di un istituto contrattuale avente destinatario il personale ata esclude il Direttore sga.
Peraltro, tali benefici economici per l’area B, intervengono sulla struttura della retribuzione con carattere costante e di continuità e riducono sensibilmente la forbice retributiva con i subalterni, mantenendo inalterato il carico di responsabilità del Direttore sga. Anzi negli anni al Direttore sga, ad un maggior carico di responsabilità e di attribuzioni è stato corrisposto un minor riconoscimento professionale ed economico.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite
Il Direttore sga per effetto di quanto previsto in successiva sequenza contrattuale non ha accesso al lavoro straordinario; le prestazioni di lavoro straordinario devono trovare preliminarmente la copertura finanziaria e il Direttore sga non ha altre risorse che non quelle da finanziamenti europei (…). Alla generalità del restante personale ata si applica la disciplina secondo cui “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.”
Il recupero è una facoltà che presuppone le condizioni per l'autorizzazione e la disponibilità al pagamento ma nel caso del Direttore sga è ammesso solo per il progetti di fonte europea o privati (…).
Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA.
Senza bisogno di ulteriori commenti.
Come si nota un’intera area che disciplina regole, benefici, per tutti con l’eccezione , che diventa regola, dell’esclusione del Direttore sga dal novero delle disposizioni contrattuali del personale ata.
MIDDLE MANAGEMENT
Preliminarmente si osserva che, nonostante, le riforme e le trasformazioni che hanno modificato interamente la Scuola il sistema di reclutamento dei Dirigenti scolastici è rimasto immutato: chiuso e riservato al personale della carriera docente, senza riservare alcuna considerazione alle trasformazioni subite dalla Scuola da un quadro normativo completamente rinnovato costituito da fonti legislative interne e dell'Unione Europea, alla qualificazione di Pubblica Amministrazione intervenuta, al complesso di attività e competenze attribuite, che richiederebbero soprattutto per i Dirigenti scolastici competenze specialistiche non rinvenibili nell'attuale processo di selezione.
Titoli specifici, capacità e competenze che invece di contro, sono richiesti al Direttore sga, il quale risulta inquadrato in posizione subordinata.
Il Direttore sga occupa una posizione strategica all’interno dell’Istituzione scolastica, al vertice della struttura amministrativa, tecnica ed ausiliaria, di cui deve garantire il miglior funzionamento in ordine al piano delle attività previste, rivolgendo però, la propria opera lavorativa nei confronti di tutto il personale scolastico, docente ed ata, insieme al Dirigente Scolastico.
Ha una funzione poliedrica, che si struttura su competenze e responsabilità inerenti la sovrintendenza dei servizi generali amministrativo-contabili, l’organizzazione del personale ATA, l’impianto istruttorio formale e procedurale degli atti amministrativi e contabili, la veste di ufficiale rogante e di consegnatario dei beni mobili, l’assunzione di incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale, la possibilità di elaborare discrezionalmente piani e programmi che richiedono specifica qualificazione professionale.
Risulta evidente come il ruolo del Direttore SGA sia estremamente complesso e si strutturi sulla obbligatorietà di una professionalità elevata su più versanti; necessità di competenze giuridiche, tecnico-professionali e gestionali in merito sia ai servizi sia alle risorse strumentali e umane che compongono e sostanziano il quadro operativo. In sintesi, il suo ruolo da un lato orientato dalle responsabilità per l’emanazione, il controllo e la composizione degli atti amministrativi e contabili che rientrano nelle sue competenze e, dall’altro, dalla gestione, dall’organizzazione ed il controllo del personale e dei mezzi impiegati al fine di perseguire gli obiettivi assegnati.
In questo senso, il Direttore SGA svolge funzioni con carattere continuo di fondamentale e sostanziale importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente al quale appartiene, di fatto una funzione direttiva che si estrinseca in manifestazioni di volontà e in “personificazione” dell’Amministrazione, rappresentazione che si connette al grado di assoluta autonomia funzionale che caratterizza la figura.
L’insieme di queste prerogative, alle quali si aggiunge la rilevanza esterna, (tab. A, area D), definiscono la funzione direttiva della figura professionale con potere di agire in nome e per conto dell’Amministrazione nell’ambito delle funzioni di competenza.
Dirigente scolastico e Direttore SGA, il primo con funzione dirigenziale ed il secondo con funzione direttiva, determinano due organi individuali apicali della scuola, legati tra loro non da un rapporto di gerarchia classico, ma da un rapporto di funzioni fondato sul potere di direzione. Il rapporto tra i due, per espressa previsione di legge (art. 25 del D. L.vo n. 165/2001), si deve svolgere, infatti, sulla base di direttive di massima e non di ordini di servizio che, invece, attengono più specificamente ai rapporti con i subordinati al fine di orientarne e determinarne la condotta.
Le direttive di massima richiamate dalla legge devono intendersi come istruzioni di carattere generale pertinenti il conseguimento di un risultato che il Direttore SGA deve assicurare, per cui devono precisare lo scopo che si vuole perseguire prefissando i criteri generali. Questo carattere della direttiva viene naturalmente meno quando si fonda su istruzioni dettagliate e puntuali tese a regolare gli aspetti particolari dell’organizzazione del servizio.
In questo senso, il profilo del Direttore SGA accoglie coerentemente quanto stabilisce la legge, riconoscendo l’autonomia operativa in ordine alla sovrintendenza dei servizi amministrativi e generali e alla cura dell’organizzazione, che deve esprimersi entro l’ambito degli obiettivi assegnati e degli indirizzi impartiti che possono provenire sia dal Dirigente scolastico sia dal Consiglio d’Istituto. L’espressione “autonomia operativa” evidenzia, dunque, il maggior grado di indipendenza e la libertà di provvedere riconosciuto al Direttore SGA per conseguire i risultati, in ogni autonomia operativa posta in relazione alle direttive assegnate al Dirigente, cui compete la gestione unitaria dell’istituzione, la rappresentanza legale, la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Quella del Direttore SGA è una autonomia di tipo operativo e non decisionale, che invece rientra nei compiti istituzionali del Dirigente scolastico e del Consiglio d’Istituto; spetta a questi organi, infatti, di assumere le decisioni, mentre al Direttore SGA compete, in via esclusiva, di individuare e predisporre gli strumenti operativi necessari per realizzare gli obiettivi. Dal momento in cui il Dirigente trasmette le direttive, spetta al Direttore SGA definire come svolgerle, giacché gode di riconosciuta autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi che ha disposizione, nel rispetto delle indicazioni ricevute e dei tempi assegnati.
In questo contesto è necessario fare alcune precisazioni rispetto l’attribuzione delle responsabilità, del Direttore sga .
Il Direttore sga è l’unica figura, nella Pubblica Amministrazione (nessun riscontro in nessun altro comparto, a parità di inquadramento e trattamento retributivo) a cui vengono attribuite responsabilità senza che questa sia accompagnata dal relativo potere. Nel diritto ogni responsabilità si accompagna con il suo potere, attraverso l’esercizio delle libertà connesse. Le responsabilità previste ed attribuite al Direttore devono consentire l’esercizio delle libertà connesse. Va superato il paradigma attuale in cui le responsabilità attribuite sono declinate tutte per gli esiti negativi di adempimenti, atti, procedimenti, ecc… senza concedere l’esercizio di alcuna libertà per poter incidere su tali esiti.
In questo ambito si rivendicano una collocazione dirigenziale con autonomo potere sanzionatorio di lieve entità per il personale ad esso dipendente, oltre la costituzione di un nuovo procedimento per le sanzioni di più grave entità, fermo restando la competenza dell’UPD per ogni altra sanzione afferente alla sfera di competenza di questo organo.
Diversamente il rapporto esistente tra Dirigente e docente, sebbene nominato, (senza riguardo alla classe di concorso), primo (o secondo) collaboratore è un rapporto gerarchico vero e proprio. Il rapporto fra questi è esplicitato attraverso veri e propri ordini di servizio.
Una “buona” area di gestione della Scuola necessita di competenze tecniche, giuridiche ed amministrative in senso stretto ed elevate che non possono di certo, essere surrogate da generici requisiti quali l'anzianità di insegnamento in una qualsiasi materia.
Tutto ciò fa dunque emergere:
La situazione emergenziale che ha investito la vita dei singoli ed i diversi settori della società in generale ci induce a riconsiderare il ruolo e l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche e, soprattutto, delle figure in esse operanti. Una corretta previsione della governance scolastica non può prescindere dall’analisi delle tante criticità esposte, dalla indispensabile revisione del profilo del Direttore Amministrativo della scuola, in considerazione della sempre più evidente complessità del lavoro di quest’ultimo, da sempre al fianco del Dirigente scolastico nella gestione globale di tutta la comunità scolastica (docenti ed Ata).
La minaccia costituita dal Covid-19 può essere un’occasione per apportare al nostro sistema scolastico consistenti miglioramenti strutturali al fine di puntare veramente, alla qualità delle competenze necessarie alla Scuola italiana.
Tanto premesso, Aida Scuole chiede:
1) Istituzione della carriera dirigenziale
2) Fuori uscita dall’area professionale del Personale Ata
3) Attivazione immediata del profilo del Coordinatore amministrativo
Nelle more dell’adozione dei conseguenti necessari interventi legislativi e contrattuali:
4) Equiparazione del Direttore SGA con il Direttore AFAM, con medesimo inquadramento contrattuale e le prerogative che ne derivano.
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