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Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – modalità di presentazione delle domande per l’anno 2023

Contenuto in: 
Circolare N°: 
52
Data di emissione: 
25/10/2022

Legnano,25/10/2022 

A tutto il personale docente ed A.T.A. interessato

Al D.S.G.A.

 

 

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – modalità di presentazione delle domande per l’anno 2023.

Si comunica che il 15 novembre 2022 scade il termine di presentazione delle domande per usufruire per l’anno 2023 dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte del personale scolastico interessato.

Personale ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione del diritto allo studio per il personale della scuola (2020-2022) del 16/12/2019 possono usufruire dei permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA:

  • personale con incarico a tempo indeterminato;
  • personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2023);
  • personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica (30/6/2023);

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 3 CIR 16/12/2019, potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2023.

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle individuate all’art.7, comma 1, del CIR del 16/12/2019. Si rammenta che gli aspiranti devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto all’art.10, commi 1 e 2) deve essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.

I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:

  1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
  3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10, 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
  4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
  5. Frequenza di  corsi finalizzati  al  conseguimento di titoli  di  studio post-universitari, come individuati all’art. 4, comma 4, lettera A del CIR del 16/12/2019;
  6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
  7. Frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in presenza. (1)

(1) Frequenza da intendersi riferita ai corsi di studio presso università telematiche o per le attività on-line da espletare esclusivamente in modalità sincrona – vedi modulo domanda.

Il personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le Istituzioni scolastiche statali di Milano e Città Metropolitana, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l’anno 2023 (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023),deve presentare ISTANZA, utilizzando esclusivamente il modello allegato compilato in ogni sua parte, ed inviarlo all'Ufficio Scolastico Territoriale, per il tramite della scuola di servizio, a pena decadenza, entro il termine perentorio del 15 novembre 2022.

Nell’istanza deve essere riportata per esteso l’esatta denominazione dell’Istituzione presso la quale si frequenta il corso, specificando altresì gli estremi del riconoscimento da parte dell’ordinamento pubblico italiano.

Si rammenta che, ai sensi dell’art.6 c.2 del CIR del 16/12/2019, il personale assunto dopo il 15 novembre 2022 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2023 o fino al 31/08/2023 dovrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 1 settembre 2022 al 20 gennaio 2023 potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2023 (art. 11, c. 3 CIR del 16/12/2019). Sarà cura di questo Ufficio, con circolare successiva, fornire le istruzioni relativamente alla trasmissione delle domande da parte del personale titolare di contratto a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria nel citato periodo 1 settembre 2022 - 20 gennaio 2023.

Il personale amministrativo invierà all'Ufficio Scolastico di Milano, attraverso la piattaforma https://www.rilevazioni-ambitomilano.net, entro il 18/11/2022, le domande dei docenti della propria sede che ne abbiano fatto richiesta utilizzando l’allegato modello.

Il personale amministrativo avrà cura di conservare agli atti una copia dell’istanza presentata dal personale interessato per accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato nella domanda e ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del CIR del 16/12/2019.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Paolo Ciuffoli