Tu sei qui

Elezioni scolastiche dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022

Circolare N°: 
61
Data di emissione: 
20/10/2021

A tutti gli studenti

A tutto il personale docente

A tutto il personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Alla Commissione Elettorale

Albo Pretorio

 

Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022.

Si informano gli studenti del CPIA 4 Milano - Legnano che sono indette le elezioni con procedura abbreviata per l’anno scolastico 2021/2022 per le componenti studenti nei consigli di classe del Primo e Secondo Periodo martedì 26 ottobre 2021.

Le operazioni di voto si svolgeranno i primi venti minuti nella propria classe.

L’assemblea degli alunni presieduta dal docente titolare dell’ora, introdurrà le modalità di votazione evidenziando l’importanza degli Organi Collegiali; gli studenti rimarranno seduti al proprio banco per tutta la durata dell’assemblea e delle operazioni di voto.

Dopo l’assemblea iniziano le operazioni di voto.

Il docente allestirà l’urna su un banco in modo da garantire la segretezza del voto.

Al termine delle operazioni di voto il docente procederà allo scrutinio e alla compilazione del verbale della votazione.

Le operazioni di voto e dello scrutinio finale devono comunque terminare entro la fine della seconda ora di lezione in presenza.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al protocollo Covid-19 per quanto riguarda il distanziamento, l’igienizzazione delle mani, e il mantenimento della mascherina durante le due ore delle operazioni di voto.

Per l’elezione dei rappresentanti di classe, componente alunni si ricorda che:

  • ogni alunno è elettore e candidato al tempo stesso;
  • i rappresentanti da eleggere sono in numero di tre;
  • le preferenze da esprimere sono in numero di una

Per l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nell’Organo di Garanzia:

  1. Alle elezioni partecipano tutti gli studenti.
  2. Vengono eletti n. 2 studenti per l’Organo di Garanzia.
  3. E’ esprimibile una sola preferenza.

Art. 4 - Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all'Istituto.

Art. 5 - Le elezioni dei rappresentanti dei corsisti hanno luogo, per ciascuna sezione o classe attivate.

Art. 6 - Ogni Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori ed è predisposta un'urna elettorale per ogni sezione o classe.

Art. 7 - Il Seggio predispone delle schede per l'espressione del voto costituite da fogli di eguale grandezza. All’interno di ogni scheda, prima della distribuzione agli elettori, il Presidente del seggio appone la propria firma.

Art. 8 - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Art. 9- Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.

Art.10 - Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Art.11 - Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze.

Art.12 - In caso di omonimia nella lista, gli elettori debbono precisare la data di nascita nella preferenza espressa.

Art.13 - Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Art.14 - Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art.15 - Completate le operazioni di scrutinio, il Seggio proclama gli eletti.

Art,16 - Ciascun Presidente di seggio, subito dopo la proclamazione degli eletti, redige un conciso processo verbale che, sottoscritto dallo stesso e dagli Scrutatori, è trasmesso agli uffici di Segreteria.

Art. 17 - Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all' Albo dell'Istituto.

Art. 18 - Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni successivi.

Art. 19 - Alle Assemblee di classe partecipano tutti i docenti, ognuno per la propria classe.

 

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Alessandra Belvedere